| Regio Decreto Legge, 5 settembre 1938 - XVI,
n. 1539 |
Gazzetta
ufficiale del Regno d' Italia n. 231, 31/10/1938 Convertito in Legge 5 gennaio 1939, n. 26 GU n.24, 30/01/1939 senza modifiche Vedi anche: Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno |
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| Istituzione, presso
il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. È istituito presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza. Art. 2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza. Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Fanno, inoltre, parte del Consiglio: - il presidente dell'Istituto centrale di statistica; - il direttore generale per la Demografia e la razza; il direttore generale della Sanità pubblica; - il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia; - il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose; - due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato; - due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana; - i rappresentanti per ciascuno dei ministeri per gli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini Visto il Guardasigilli: Solmi |
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