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  Regio Decreto Legge, 5 settembre 1938 - XVI, n. 1539
 
  Gazzetta ufficiale
del Regno d' Italia
n. 231, 31/10/1938

Convertito in Legge
5 gennaio 1939, n. 26
GU n.24, 30/01/1939
senza modifiche

Vedi anche:
Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza

Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana

Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno
  Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia
e la razza


Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia


Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;  Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;  Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza.  Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati.  Fanno, inoltre, parte del Consiglio:
- il presidente dell'Istituto centrale di statistica;
- il direttore generale per la Demografia e la razza;
il direttore generale della Sanità pubblica;
- il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia;
- il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;
- due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato;
- due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;
- i rappresentanti per ciascuno dei ministeri per gli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele
Mussolini

Visto il Guardasigilli: Solmi
 
   





 
     
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