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Integrazione e coordinamento
in unico testo delle norme già emanate
per la difesa della razza nella Scuola italiana
Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre
1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive
modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori
disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle
in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario
di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. A qualsiasi ufficio od
impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate
da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica,
anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente
al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti
sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici
e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole
elementari.
Art. 2. Delle Accademie, degli
Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono
far parte persone di razza ebraica.
Art. 3. Alle scuole di ogni ordine
e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono
essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita
l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione
cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità
ecclesiastiche.
Art. 4. Nelle scuole d'istruzione
media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di
libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende
anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori,
uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che
siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5. Per i fanciulli di razza
ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola
elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore
a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione
del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti
legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti.
Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore
agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al
presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica;
i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione
cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti,
approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa
per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Art. 6. Scuole d'istruzione media
per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità
israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi
le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole
stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli
studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge
3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità
di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso
i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti
della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione
media di cui al presente articolo il personale potrà essere di
razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di
razza ebraica.
Art. 7. Per le persone di razza
ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente
gli alunni di razza ebraica.
Art. 8. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente
ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è
dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale
trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la
difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione
di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390,
vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai
funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Art. 9. Per l'insegnamento nelle
scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti
gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno
siano state riconosciute le benemerenze individuali o familiari previste
dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini
del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi
e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza
nelle scuole elementari.
Art. 10. In deroga al precedente
art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi
universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati
anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.
La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori
e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie
accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica
in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo
grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche
agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli
ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti
e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere
protratta al 1° gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti
delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno
vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi
decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Art. 12. I Regi decreti-legge 5
settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati.
è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del
Regio decreto legge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
Art. 13. Il presente decreto sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente
è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi
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