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Norme di attuazione
ed integrazione
delle disposizioni di cui all'art. 10
del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti
di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale
per i cittadini italiani di razza ebraica
Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri
per l'interno, per la grazia e la giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Titolo I - Limitazioni della proprietà
immobiliare
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1. Le limitazioni della
proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere a) ed
e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano
cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio
del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani
di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Si comprendono nel patrimonio
immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente
i beni posseduti:
a) a titolo di proprietà
piena e di proprietà nuda;
b) a titolo di concessione enfiteutica.
Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo
il caso della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell'art.
45.
Art. 3. Non si comprendono nel
patrimonio immobiliare di cui all'art. 1:
a) gli immobili adibiti ad uso
industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche
il titolare dell'azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;
b) i fabbricati appartenenti ad
imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;
c) i beni per i quali alla data
dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure
di esecuzione immobiliare.
Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano
le norme del titolo II.
Art. 4. La parte di patrimonio
immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza
ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità
delle disposizioni di questo decreto.
Art. 5. Fino alla determinazione
definitiva dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10
del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto
di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca,
relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.
Se però ricorrono esigenze o circostanze particolari, il Ministro
per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti,
prescrivendo le opportune cautele.
Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro
per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile,
nella formazione della quota consentita.
Gli atti compiuti in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi
di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di
patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto del 17 novembre
1938-XVII, n. 1728.
Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi, posteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione
dell'Ente di cui all'art. 11, avranno validità limitatamente
all'anno in corso al momento dell'acquisto del bene locato da parte
dell'Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta,
le consuetudini locali.
Art. 6. In deroga alle disposizione
degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può
fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica,
ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.
La donazione di questi beni può essere fatta anche al coniuge
che non sia considerato di razza ebraica.
Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate
entro novanta giorni dall'atto di donazione.
Art. 7. Le procedure esecutive
immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le
norme vigenti secondo la natura del credito.
Art. 8. Dalla data dell'entrata
in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro
cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite
con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del
patrimonio immobiliare del debitore:
a) per tributi dovuti allo Stato,
alle provincie ed ai comuni;
b) per contributi esigibili con
le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;
c) per crediti ipotecari iscritti
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;
d) per crediti di data certa anteriore
all'entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale
sull'immobile.
In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto
e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota
consentita e in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non
potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino
a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.
Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette,
cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente,
ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.
Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno
in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.
Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno
le norme dell'articolo seguente.
Art. 9. Ai fini dell'applicazione
di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo
precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati
dopo l'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un'attestazione
del competente ufficio di stato civile dalla quale risulti se vi sia
o no nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza
ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.
Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza
del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è
proseguito e definito, senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo
la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie
nel caso di avvenuta discriminazione.
Art. 10. Alle procedure fallimentari
contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie
anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla
data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione
dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma,
lettera d).
Capo II. Ente di gestione e liquidazione immobiliare
Art. 11. È istituito un Ente
denominato "Ente di gestione e liquidazione immobiliare" avente
sede in Roma, col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione
e alla vendita dei beni di cui all'art. 4.
All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni
da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio
del Ministero stesso.
L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente
e da altri 9 componenti, nominati con decreto del Duce, Primo Ministro
Segretario di Stato.
Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta
del Ministro per le finanze.
Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per
l'interno, dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e
dai Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste
e per le corporazioni, dall'ispettorato del credito, dalla Confederazione
fascista degli industriali.
Con decreto del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati
tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti,
con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze
ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto,
su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci
supplenti.
L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale
su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per
l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme
di cui all'art. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto
all'approvazione del Ministro per le finanze.
Per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l'Ente si avvale
dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 12. Con decreto del DUCE,
sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio
del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai
quali l'Ente di cui al precedente art. 11 potrà delegare la gestione
e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.
Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga
alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.
Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza,
la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Capo III. Accertamento e valutazione del patrimonio
immobiliare
Art. 13. I cittadini italiani di
razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, denunziare all'ufficio distrettuale delle
imposte, nella cui circoscrizione hanno domicilio fiscale, gli immobili
di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o
di concessione enfiteutica.
Se siano residenti all'estero, la denunzia dovrà essere presentata
al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso
il denunziante potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio
presso persona residente nel Regno.
Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà
l'invio in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui
circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed
in mancanza all'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.
La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente
decreto.
Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denunzia incombe
a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.
Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di
ufficio all'accertamento.
Art. 14. Il cittadino italiano
di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà
di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella
denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli
abbia fatto o intenda fare donazione.
Art. 15. Colui che, essendo obbligato
a presentare denunzia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine
prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo
da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla
natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire
cinquecento a lire diecimila.
Art. 16. L'Ufficio distrettuale
delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia
stessa all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante
ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale
di Roma.
Art. 17. L'estimo dei terreni e
l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte
sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939 e, in difetto, in base
agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria
sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre
1936-XIV, n. 1743.
In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile
sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente
decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.
Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:
a) l'estimo o imponibile dell'immobile,
applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed
usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269,
sulle tasse di registro;
b) la ripartizione dell'estimo
o dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta, se non risulta già
in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione della disposizione
di cui alla lettere b) dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico erariale, tenuto
conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente;
c) l'estimo delle aree fabbricabili
è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente
da quella risultante dai registri catastali.
Art. 18. L'Ufficio tecnico
erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli
atti all'intendente di finanza, il quale rilascia all'interessato una
attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di tali beni
l'avente diritto riacquista la piena disponibilità
L'attestazione è trascritta.
Art. 19. Se il patrimonio eccede
i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della
eventuale facoltà di cui all'art. 6 e del termine per esercitarla
stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita
e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze
manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione
successiva presentata in tempo utile.
I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto,
saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.
Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili,
è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della
quota eccedente, una differenza del 10% in più o in meno rispetto
ai limiti stabili dalla legge.
Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione
di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura
del bene o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene
compreso nella quota eccedente.
Art. 20. L'Ufficio tecnico erariale
determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando
per ottanta l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per
venti l'imponibile dei fabbricati.
Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare
come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono
valutate in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio e il valore
delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui
ai commi precedenti.
Art. 21. L'Ufficio tecnico erariale,
compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota
eccedente o dell'intero immobile indivisibile, ne da notizia all'Ente
di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa
denunzia.
Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere
attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio
eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare
detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività
gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi
o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.
L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia,
è trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione
dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.
Art. 22. L'Ente dopo aver effettuato
le operazioni di cui all'articolo precedente, notifica al denunziante,
a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per
la notifica delle citazioni:
a) la indicazione dei beni costituenti
la quota consentita;
b) la indicazione dei beni eccedenti
e del relativo valore, nonché delle detrazioni da effettuarsi
per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell'articolo
precedente;
c) nel caso di immobile indivisibile,
la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a
termini della precedente lettera b).
Capo IV. Contestazioni in ordine alla formazione
della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione
dei beni.
Art. 23. In ogni capoluogo di provincia
è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati
nell'articolo seguente.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze
ed è composta:
2) da un ingegnere dell'Ufficio
tecnico erariale;
3) da un ingegnere designato dal
Sindacato fascista degli ingegneri.
I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato
impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.
Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie,
con determinazione del presidente, due esperti.
I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2) e 3) del secondo
comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono
essere confermati.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione
finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.
Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico
del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente,
non soggetto ad impugnazione.
Art. 24. Entro 30 giorni dalla
notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno,
ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all'estero,
il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo
precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale
ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:
a) la determinazione del valore
dei beni costituenti la quota eccedente;
b) la scelta dei beni attribuiti
alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale
sulla indivisibilità di un immobile;
c) la determinazione dell'estimo
o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle
eccedenti.
Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.
Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla
stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo
quinquennio, depurata dall'aliquota del 20%.
La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata,
a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale
giudiziario.
Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione
nel caso previsto dall'art. 494, n. 4 del C.P.C., entro trenta giorni
dalla notifica.
Art. 25. Entro quindici giorni
dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso
la segreteria della Commissione.
Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce
la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa
l'udienza di comparizione delle parti.
Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura
della segreteria della Commissione.
Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo
comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima
dell'udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.
Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di
procuratori legali e di avvocati.
Capo V. Trasferimento degli immobili compresi
nella quota di eccedenza all'Ente di gestione e liquidazione
Art. 26. Divenuta definitiva la
determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione
e liquidazione immobiliare richiede all'Intendenza di finanza, competente
per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei
diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è
trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.
L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.
Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone
nei cui diritti l'Ente è sostituito.
Art. 27. I ricorsi, che non riguardano
la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono
né l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo
precedente, né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella
misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo
pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione
di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.
Art. 28. Dopo il decreto di attribuzione
dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità
di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme
dell'art. 18.
Art. 29. I beni passano all'Ente
con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.
Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti,
a norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.
Art. 30. Se i beni denunziati
pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi
all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione
della disposizione dell'art. 4.
Art. 31. Nel caso che sui beni
trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino
di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso
mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.
Capo VI. Pagamento del corrispettivo e diritti
dei creditori
Sezione I - Certificati speciali
Art. 32. Il pagamento del
corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26,
è fatto con speciali certificati trentennali, che l'Ente è
autorizzato ad emettere a tal fine.
I certificati frutteranno l'interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità
posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.
Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati
dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei
certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti
nel bilancio dello Stato.
Art. 33. I titoli di cui all'articolo
precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti
alla razza ebraica.
La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica,
per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di
dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore
a quella entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da
fatto illecito.
Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza
ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito
con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente
secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione
del presente decreto.
Art. 34. L'Ente ha facoltà:
a) di effettuare, in casi di comprovata
necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali
a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione
con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;
b) di riscattare i certificati
speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le
modalità da questo stabilite.
Art. 35. Decorsi i trenta anni
dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati,
annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.
Sezione II - Pagamento del corrispettivo
e ragioni creditorie dei terzi.
Art. 36. Il pagamento del corrispettivo
deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente.
Gli interessi del 4% a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno
del rilascio dell'immobile all'Ente.
Art. 37. Nel caso di trasferimento
all'Ente di un immobile indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art.
19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è
pagata in contanti.
L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta un immobile.
Art. 38. Nel termine di novanta
giorni di cui al primo comma dell'art. 36, i creditori del denunziante
potranno fare valere, con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo
dovuto dall'Ente, soltanto:
a) per crediti di data certa ed
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
b) per obbligazioni derivanti da
fatto illecito.
Il relativo pagamento è fatto in contanti.
Capo VII. Gestione e vendita dei beni trasferiti
all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare
Art. 39. La vendita degli immobili
trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano graduale e in base
a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.
Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita
di determinati immobili, stabilendone le modalità.
Art. 40. I redditi ed il ricavo
della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto
delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili
stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al tesoro
dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo
delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria
centrale.
Art. 41. Le disponibilità
del conto di cui all'articolo precedente saranno man mano investite,
a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.
Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi
interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso
la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali
emessi dall'Ente.
Capo VIII. Restituzione degli immobili
Art. 42. Il cittadino italiano
di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione
a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, ha diritto alla restituzione dell'immobile trasferito a norma
dell'art. 26, purché non sia stato venduto dall'Ente.
Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il
prezzo di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti
in pagamento.
Eguali diritti spettano:
a) alle persone indicate nell'articolo
30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro
diritti;
b) al denunziante, se la denunzia
è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze
previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il
denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica,
a norma del detto art.8.
Art. 43. Durante l'istruttoria
di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza
dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione
della vendita dei beni trasferiti all'Ente.
Capo IX. Aumenti di patrimonio immobiliare
Art. 44. I cittadini italiani di
razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli
13 e 14 degli aumenti di patrimonio verificatisi, per successivi acquisti,
a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento
si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed
entro 180 se residente all'estero.
Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano,
alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti,
i beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente,
con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto
applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già
dichiarati non eccedenti.
È ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che
all'Ente sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente
acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.
Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto
salva la facoltà di donare prevista dall'art. 6 e da esercitarsi
nel termine di giorni centottanta da quello in cui l'aumento di patrimonio
si è verificato.
È applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione
dell'ultimo comma dell'art. 6.
A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della
denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano
le disposizioni penali dell'art. 15.
Art. 45. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:
a) il consolidamento dell'usufrutto
con la nuda proprietà
b) la devoluzione del fondo enfiteutico;
c) le nuove costruzioni edilizie;
d) la cessazione dello stato di
fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso,
tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure esecutive
immobiliari;
e) la cessazione di destinazione
ad uso industriale o commerciale degli immobili.
Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti dell'estimo
o d'imponibile verificatasi in ordine ai beni già dichiarati
non eccedenti i limiti di legge.
Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto
il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico,
non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita
e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile
rispetto agli estimi o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art.
17.
Art. 46. Presso ogni Ufficio tecnico
erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni
appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia
di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici
erariali.
Titolo II - Limitazioni alla partecipazione
in aziende industriali e commerciali
Capo I. Denunzia delle aziende
Art. 47. I cittadini italiani di
razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali,
esistenti nel Regno alla data stessa:
a) delle quali sono proprietari
o gestori a qualunque titolo;
b) appartenenti a società
non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità
illimitata.
Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente
dalla Federazione nazionale fascista degli Artigiani.
Art. 48. La denunzia deve essere
presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione
ha sede l'azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al
Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda
che ha un numero di dipendenti maggiore.
La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso
al presente decreto.
Capo II. Accertamento delle aziende e formazione
degli elenchi relativi
Art. 49. Il Consiglio provinciale
delle corporazioni, in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica,
ove ne sia il caso, le denunzie presentate dagli interessati.
Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d'ufficio.
Art. 50. Colui che, essendo obbligato
a presentare denunzia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine
prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo
da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa,
è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
Art. 51. Agli effetti del presente
decreto e dell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al
numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle
quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità
illimitata il cittadino italiano di razza ebraica.
Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale
impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel
corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda
nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la
diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento
dell'azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed
organizzazione commerciale.
Art. 52. Il Consiglio provinciale
delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo:
a) le aziende dichiarate interessanti
la difesa della Nazione;
b) le aziende, di qualunque altra
natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell'art.
51, eccedono i limiti stabiliti dall'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
c) le aziende non rientranti nelle
precedenti categorie.
Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese possibilmente le
aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler
conservare.
Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia si Ministeri
delle finanze e delle corporazioni.
Gli elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio
provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.
Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale
delle corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi
anzidetti, ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni,
nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi
stessi.
Art. 53. Gli elenchi di cui all'art.
52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b)
gli interessati possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.
Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.
Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Capo III. Inalienabilità delle aziende
e delle quote sociali
durante il periodo di accertamento e classificazione
Art. 54. Dalla data dell'entrata
in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende
ai sensi dell'art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono
alienare le aziende stesse né cedere le quote sociali.
Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati
all'attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche
sugli immobili.
Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo
non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano
comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52; rimangono
fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei
terzi di buona fede.
Art. 55. In deroga alle disposizioni
di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica
può fare donazione dell'intera azienda o della quota sociale
ai propri congiunti indicati nell'art. 6, salvi i diritti spettanti
per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.
Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di
cui agli articoli 58 e 63.
Capo IV. Vigilanza, amministrazione e liquidazione
delle aziende
Art. 56. Divenuta definitiva l'assegnazione
di un'azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 52, è nominato con decreto del Ministro per
le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario
di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo
dei revisori dei conti.
Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario,
la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario
stesso.
Art. 57. Il commissario di vigilanza
procede immediatamente, con l'intervento del titolare dell'azienda o
di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei
documenti e alla formazione dell'inventario.
In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto
a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del
commissario, designa un notaio per assistervi.
Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione
dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine
agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda.
Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa
l'esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche,
con provvedimento insindacabile, disporre che il commissario di vigilanza
assuma la temporanea gestione dell'azienda, anche prima che sia decorso
il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 56.
Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità
di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria
perl'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 58. Il titolare di un azienda
individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società
non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo
di tempo di cui all'ultimo comma dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione
del Ministero delle finanze, alienare l'azienda o singoli esercizi od
opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di
razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.
I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per
atto pubblico.
Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità
del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.
Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo,
l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso
la Cassa depositi e prestiti.
I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro
autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano,
in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona
non considerata di razza ebraica, può, a richiesta dell'interessato,
il tramutamento in titoli al portatore.
Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano
di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità
illimitata, non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti
quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica.
Art. 59. Per la cessione dei diritti
spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società
nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano
le norme di cui all'articolo precedente.
La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o
per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.
Art. 60. Il decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 61. Nei casi di cui all'art.
60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle
aziende stesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale del regno, e
provvede alla cessione dell'azienda alle società di cui all'articolo
stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.
Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per
le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo
proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga
il corrispettivo inadeguato al valore dell'azienda, può proporre
opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario,
quanto alla società rilevataria.
Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre
membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevatario e il
terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.
Nell'atto di opposizione deve, a pena dell'inammissibilità, essere
nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.
Il Collegio decide anche sulle spese.
Art. 62. Divenuta definitiva la
misura del corrispettivo a norma dell'articolo precedente, il commissario
di vigilanza trasferisce l'azienda alla società rilevataria.
Per la stipulazione dell'atto e per l'impiego o il deposito del prezzo
si osservano le disposizioni dell'art. 58.
Il trasferimento dell'aziende può essere attuato, con l'autorizzazione
del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione
al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il
corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo
pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio
arbitrale di cui all'articolo precedente giudicherà dovuto.
Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego
o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata,
il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.
Art. 63. Il commissario di vigilanza
di una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo
comma dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle
corporazioni dove ha sede l'azienda stessa.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende,
un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre
la gestione temporanea, nominando un amministratore.
La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del
Consiglio provinciale delle corporazioni.
Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può
anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo
spazio di tempo di un anno.
Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici
od esercizi della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso
del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle
corporazioni e con le norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto
e l'impiego o il deposito del prezzo.
Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è
posta in liquidazione.
Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 64. La liquidazione di cui
all'articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio
provinciale delle corporazioni e con l'osservanza, anche per le aziende
individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili,
ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale
predetto.
Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle
forme stabilite dall'art. 58.
Art. 65. L'amministratore o il
liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza del commissario di
vigilanza e con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante,
procede alla ricognizione dell'inventario, riceve la consegna dei libri,
dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal
quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda, osservato,
in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57, 2° comma. Compiute
dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.
L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione
dell'azienda; con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni
può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario
o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale
delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.
Art. 66. La retribuzione dei commissari
di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico
dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze
o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.
Art. 67. Cessa l'applicazione delle
norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell'art.
47:
a) quando in un'azienda non appartenente
a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino di razza ebraica,
il gestore viene sostituito;
b) nel caso di dichiarazione di
fallimento;
c) nel caso in cui il titolare,
gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento
di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728;
d) nel caso che l'azienda pervenga
in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la cessazione
delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è
disposta dall'autorità che lo ha nominato.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, gli aventi
diritto hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione
cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in
ordine ai titoli avuti in corrispettivo.
Capo V. Disposizioni varie
Art. 68. I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione
delle aziende indicate nell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario
delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle
loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal
rapporto d'impiego.
Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore
di lavoro è punito con l'ammenda dal lire cinquecento a lire
diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano
all'azienda le disposizioni di questo decreto.
I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci
di società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art.
10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici
al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità
illimitata nelle società di cui all'art. 47.
Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione
a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, può, su istanza dell'interessato, prorogare, con suo
decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in
ordine alla domanda stessa.
Art. 69. Le amministrazioni civili
o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni
da questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate
nell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite
a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità
i contratti d'appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.
La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli
appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle
quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti
alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se
il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà
assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione
concedente o appaltante.
Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà
corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti
fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di
risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei
materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti
all'Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.
Art. 70. Le attribuzioni deferite
dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono
esercitate dal Comitato di presidenza.
Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato
di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita
Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più
componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le
corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.
Art. 71. Se le aziende comprese
nella categoria a) dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento
dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell'art. 10 della
lettera c) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani
di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute
variazioni.
Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare
le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto, proprietari, gestori o soci.
Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni
del presente titolo.
Titolo III. Disposizioni generali e finali
Art. 72. I cittadini italiani di
razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione
di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai
cittadini italiani non considerati di razza ebraica.
Art. 73. Le denuncie e le istanze
previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti
emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell'Amministrazione
dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento
del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti
dalle tasse di bollo.
Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 22
ed i Collegi arbitrali di cui all'art. 61, nonché i ricorsi al
Ministro per le corporazioni ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione
e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro
ed ipotecarie.
Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto
si considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica
e d'iscrizione, come fatte nell'interesse dello Stato.
Art. 74. Gli atti di donazione
di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per
trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti
catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli
onorari notarili.
Art. 75. Gli atti di retrocessione
dei beni immobili dell'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od
altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia
ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del regio
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728,
sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire
20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.
Art. 76. L'Ente di gestione e liquidazione
immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario
alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell'Ente
medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure
ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni
vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.
Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari
notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di
gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario
ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più
favorevoli.
Art. 77. Gli atti costitutivi delle
società di cui è menzione nell'art. 60, in quanto il Ministro
per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione,
sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate
nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa
di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti
medesimi sono ridotti al quarto.
Art. 78. Il Ministro per le finanze
è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti,
le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.
Art. 79. Il Governo del Re è
autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente
decreto.
Art. 80. Il presente decreto entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione
in legge.
Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato a presentare
il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Di Revel, Solmi, Lantini
Visto il Guardasigilli: Solmi
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