| Legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 |
Gazzetta
ufficiale |
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| Conversione in legge,
con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10
marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta,
per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste. Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue: [...] Art. 2. È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni: Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente: «3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni.» Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: «categoria c) dell'art. 52». Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente». [...] Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 20 giugno 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini Visto il Guardasigilli: Solmi |
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