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Disposizioni in
materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei
confronti degli appartenenti alla razza ebraica
Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. È nulla la condizione
che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla
appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi
dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione
medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti
entrambi alla razza ebraica.
La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni
aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali
non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine
alla decadenza dell'erede o del legatario.
Art. 2. I cittadini appartenenti
alla razza ebraica non discriminati ai termini dell'art. 14 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito
nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio
cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere
l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti
anche d'ufficio.
Art. 3. I cittadini italiani nati
da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che ai
termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, non sono considerati
di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello
originario della madre.
Art. 4. I cittadini italiani
non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente
diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento
del loro cognome.
Art. 5. I cambiamenti di cognome,
previsti dagli articoli 2, 3, e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno,
di concerto con quello per la grazia e la giustizia, prescindendo dalla
procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento
dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione
governativa.
I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio
annunzi della provincia di residenza del richiedente; contro di essi
è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine
di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.
Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il
Ministro per la grazia e la giustizia, con provvedimento insindacabile.
Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero
se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è
annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.
Art. 6. La presente legge
entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita
del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Solmi, Di Revel
Visto il Guardasigilli: Grandi
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