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  Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1056
 
  Gazzetta ufficiale
del Regno d' Italia
n. 179, 02/08/1939

Vedi anche:
Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza

Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia
e la razza


Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana
  Variazioni al ruolo organico
del personale di gruppo A dell'Amministrazione Civile
del Ministero dell'interno


Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia


Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nel ruolo del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è istituito un posto di grado 7° di gruppo A, con la qualifica di capo ufficio studi per i servizi della demografia e della razza, da conferire, mediante concorso per titoli, a persona fornita di libera docenza in materie attinenti alla demografia e alla razza.
Il titolare del posto anzidetto potrà conseguire la promozione ai gradi 6° e 5°, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo la permanenza di 3 e 8 anni rispettivamente nei gradi 7° e 6°.

Art. 2. E' aumentato di due posti di grado 11° il ruolo di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Art. 3. Nella prima attuazione della presente legge, il posto di grado 7° di cui all'art. 1 potrà essere conferito dal Ministro per l'interno mediante scelta, su parere favorevole del consiglio d'amministrazione dello stesso Ministero, a persona in possesso di del titolo di cui all'articolo medesimo, che abbia particolare competenza e rinomanza in materia di demografia e di razza.
Con le stesse modalità di potrà provvedere al primo conferimento dei posti di grado 11° di cui all'art. 2, mediante scelta fra persone di età non superiore ai 35 anni e in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che dimostrino di essere versate nella materia anzidetta.

Art. 4. Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Solmi

Visto il Guardasigilli: Grandi
 
   





 
     
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