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  Decreto Ministeriale, 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036
 
  Gazzetta ufficiale
d'Italia
n. 58, 10/03/1945

Vedi anche:
Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica

Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare

Trasformazione della Direzione generale per la demografia e la razza in Direzione generale per la demografia

Istituzione dell'Ispettorato Generale per la razza

Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall'E.G.E.L.I.

Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza
  Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I.
ed istituzione del posto di Direttore Generale


Il Ministro dell'Interno

Visto l'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;
 Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;
 Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;
 Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche alle disposizione riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;
 Visto l'art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante la requisizione dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;
 Visto il decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, che approva lo Statuto e il regolamento dell'Ente;
 Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1944, n. 685, relativo all'adeguamento del trattamento tributario per i beni gestiti dall'Ente;
 Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell'Ente per disporre l'istituzione del posto di Direttore Generale onde meglio assicurare il funzionamento dell'Ente;
 Visto il decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXII e 18 gennaio 1944-XXII, N; 41, relativi alla sfera di competenza ed al funzionamento degli organi di Governo;
Decreta:

Art. 1. Lo Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare in seno al decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, è sostituito da quello annesso al presente provvedimento, composto di numero 18 articoli.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e sarà previa registrazione alla Corte dei Conti ratificato dal Consiglio dei Ministri ed inserto, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Posta Civile 316, addì 30 dicembre 1944-XXIII.
Il Ministro: Pellegrini

V. Il Guardasigilli: Pisenti



––––––––––––––––––––––––––––––
Statuto dell'Ente di gestione
e liquidazione immobiliare


[…]

Art. 7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.
Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale.
Designa al Ministro per le Finanze, per la nomina, il Direttore Generale dell'Ente e ne fissa la retribuzione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne da tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 5 componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.
La Giunta è composta di cinque membri fra i quali il Presidente.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.
Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di Amministrazione.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri compreso fra essi il Presidente e, in caso di assenza o legittimo impedimento, il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9. La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa.
Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:
a) sulla formazione del bilancio;
b) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell'Ente quando le deleghe non sono limitate a singole gestioni, specificatamente indicate, di determinati beni o aziende, ma si riferiscono, invece, a mansioni che vengono genericamente affidate ad un delegato per intere circoscrizioni territoriali.
Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

[…]

Art. 14. Il Direttore Generale che dura in carica tre anni e può essere anche riconfermato, regge gli uffici dell'Ente e ne ha la responsabilità verso il Presidente. Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al Presidente i provvedimenti da adottare nei confronti del personale e dell'andamento del servizio.

[…]
[n.d.r. gli articoli del precedente regolamento dal n.14 al 17 restano invariati ma vengono rinumerati da 15 a 18]


Il Ministro per le Finanze: Pellegrini
 
   





 
     
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