Estratto dal Decreto del 18 settembre 1942 riguardante
il razionamento alimentare per gli ebrei
Il Ministro del Reich per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Berlin W 8, Wilhelmstr. 72
18 Settembre 1942.
Ai Governatori di Stato per l'alimentazione ai presidenti degli uffici provinciali
per l'alimentazione della Prussia con l'eccezione dei territori dell'Est non
incorporati nell'Alta Slesia
Per informazione ai Presidenti di distretto [Regierungspraesidenten] e rispettive
autorità
Oggetto: razioni alimentari per gli ebrei.
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1. Razioni.
Gli ebrei non dovranno più ricevere i seguenti generi alimentari a
partire dal 42° periodo di distribuzione (19 ottobre 1942) : carne, prodotti
derivati dalla carne, uova, derivati del grano (dolci, pane bianco, panini,
fecola di grano, etc), latte fresco intero, latte fresco scremato, e tutti
quei cibi che saranno distribuiti non in base alle carte annonarie uniformemente
distribuite nel Reich ma in base a certificati locali di distribuzione o attraverso
annuncio speciale emanato dagli Uffici dell'Alimentazione locali su coupon
speciali delle tessere annonarie. I bambini ebrei e i ragazzi sino ai 10 anni
di età riceveranno la razione di pane identica a quella dei normali
consumatori. I bambini ebrei e i ragazzi entro i 6 anni d'età riceveranno
la razione di grassi assegnata al normale consumatore senza sostituti del
miele e senza cacao in polvere. Allo stesso modo non riceveranno il supplemento
di marmellata distribuito alla corrispondente fascia d'età dai 6 ai
14 anni. I bambini ebrei sino ai 6 anni riceveranno mezzo litro di latte fresco
scremato al giorno.
Conseguentemente non dovranno più essere rilasciate agli ebrei tessere
e certificati locali di prelevamento per carne, uova o latte. I bambini ebrei
e i ragazzi sino ai 10 anni di età riceveranno le tessere per il pane
e quelli sino ai 6 anni d'età le tessere per i grassi identiche a quelle
dei normali consumatori. Le tessere per il pane rilasciate agli ebrei dovranno
consentire il prelevamento soltanto di prodotti confezionati a base di segale.
I bambini ebrei sotto i 6 anni di età riceveranno un certificato di
prelevamento per il latte fresco scremato. Su di esso dovrà essere
annotata la frase "Buono per mezzo litro giornaliero".
3. Regolamentazione per gli infermi
Le regole di distribuzione per gli ammalati e le persone inferme, per le donne
in stato interessante, per le donne in allattamento non si applicano agli
ebrei. Le regole istituite dal presente decreto si applicano anche agli ebrei
ricoverati negli ospedali.
4. Distribuzioni speciali.
Gli ebrei sono esclusi da qualsiasi distribuzione speciale.
5. Scambio di tessere annonarie con coupon di viaggio o per ristoranti.
Il cambio di tessere annonarie con biglietti di viaggio e coupon per ristoranti
può essere consentito agli ebrei soltanto in casi urgenti ed eccezionali.
6. Cibo non compreso nel razionamento.
Per l'acquisto di generi alimentari non razionati gli ebrei non sono soggetti
a restrizioni siano a quando tali generi siano disponibili in quantità
sufficienti per la popolazione ariana. I generi alimentari non compresi nel
razionamento che vengono distribuiti di tanto in tanto e in quantità
limitate, come ortaggi e aringhe, pasta di pesce, etc. non devono essere distribuite
agli ebrei. Gli uffici dell'alimentazione sono autorizzati a permettere agli
ebrei l'acquisto di rape, foglie di cavolo, etc.
7. Timbrature delle tessere annonarie.
Le tessere annonarie rilasciate agli ebrei dovranno essere sovrastampate diagonalmente
(cioËsopra ciascun coupon) con la stampa ripetuta della parola "ebreo".
A questo scopo dovrà essere scelto un colore in netto contrasto con
il colore di base della tessera annonaria. Non è necessario quindi
l'annullamento di questi coupon prima del rilascio delle tessere.
8. Orari speciali di acquisto per gli ebrei.
Per evitare inconvenienti all'approvvigionamento della popolazione ariana
si raccomanda che le autorità preposte all'alimentazione stabiliscano
orari speciali per gli acquisti degli ebrei.
9. Pacchi dono indirizzati ad ebrei.
Gli uffici dell'alimentazione devono caricare per intero sulle tessere annonarie
degli ebrei il contenuto di cibi ricevuti in pacchi dono loro indirizzati.
Qualora si trattasse di prodotti sottoposti a razionamento ma non regolarmente
distribuiti (come caffè, cacao, the, etc.) l'intera spedizione, o ciò
che - a causa di ritardata denuncia dell'arrivo del pacco non sia stato ancora
utilizzato - dovrà essere messo a disposizione dei grandi consumatori
come gli ospedali e dovrà essere caricato sulle loro razioni. Nel decreto
del 29 aprile 1941, di cui si acclude copia, il Ministro delle Finanze ha
incaricato gli Uffici della dogana di redigere rapporti settimanali da inviarsi
agli uffici dell'alimentazione competenti per territorio. Tali rapporti riporteranno
la quantità delle merci in arrivo quando sia certo o si sospetti che
il ricevente sia ebreo. Nel caso in cui il rapporto dell'ufficio doganale
all'ufficio dell'alimentazione giunga in un ritardo tale che il cibo contenuto
nei pacchi dono sia stato già interamente consumato questo dovrà
essere caricato sulle razioni degli ebrei. Nel caso in cui gli uffici della
polizia di stato siano informati della spedizione di pacchi alimentari provenienti
dall'estero indirizzati ad ebrei, dovranno sequestrare tali pacchi e metterli
a disposizione degli uffici dell'alimentazione.
Per il Segretario di Stato
Reicke
Traduzione parziale del documento 1347-PS
Fonte: Nazi Conspiracy and Aggression, Vol.III. USGPO, Washington, 1946, pp.
914-915