Ordinanza di eliminazione degli ebrei
dalla vita economica tedesca
Sulla base del Decreto del 18 ottobre 1936 per l'esecuzione del Piano dei Quattro
Anni si ordina quanto segue:
Articolo I
1. Dal 1° gennaio 1938, l'esercizio
della vendita al dettaglio, la vendita per corrispondenza, il libero esercizio
dell'artigianato sono proibiti agli ebrei.
2. Allo stesso modo è proibito
agli ebrei a partire dalla stessa data di offrire beni e servizi in qualsiasi
mercato, fiera o mostre, di pubblicizzarle o di accettare ordini di acquisto.
3. I negozi giudei che opereranno in violazione
di questa ordinanza saranno chiusi dalla polizia.
Articolo II
1. A nessun ebreo, a partire dal 1 gennaio
1939, è consentito di amministrare una impresa in accordo con la definizione
del termine "amministratore" esposto dalla legge sul lavoro nazionale
del 20 gennaio 1934.
2. Se un ebreo ricopre una carica direttiva
all'interno di un'area di affari può essere licenziato con un preavviso
di sei settimane. Al termine di questo periodo tutti i reclami risultanti dal
contratto di impiego, specialmente quelli su compensazioni e pensioni saranno
ritenuti nulli.
Articolo III
1. Nessun ebreo può essere membro
di una società cooperativa.
2. I membri ebrei di cooperative
perderanno la loro associazione dal 31 dicembre 1938. Non sarà necessaria
alcuna notifica.
Articolo IV
1. I Ministeri competenti del Reich sono
incaricati di emanare i regolamenti richiesti da questo decreto. Saranno permesse
eccezioni soltanto se necessarie al trasferimento delle aziende ebraiche in
mani non ebraiche o per la liquidazione degli interessi ebraici e nei casi speciali
in cui si debbano assicurare rifornimenti.
Berlino, 12 Novembre 1938
Il Presidente del Piano dei Quattro Anni
Göring
Gran Maresciallo del Reich