Primo regolamento
alla legge di cittadinanza tedesca
Articolo 1
1. Sino a quando non verranno emanate ulteriori regolamentazioni riguardanti
i certificati di cittadinanza, tutti i sudditi del Reich o di sangue affine
in possesso del diritto di voto per le elezioni del Parlamento al momento
della emanazione della Legge sulla cittadinanza manterranno il diritto di
cittadinanza tedesca. Lo stesso vale per coloro ai quali il Ministro degli
Interni del Reich - in accordo con il Vice F¸hrer - abbia in via preliminare
concesso la cittadinanza provvisoria.
2. Il Ministro degli Interni del Reich - in accordo con il vice del
Führer - può revocare la cittadinanza provvisoria concessa.
Articolo 2
1 I regolamenti di cui all'articolo 1 sono validi anche per i sudditi
del Reich di sangue misto giudeo.
2 Un individuo di sangue misto giudeo è colui che discende da
uno o due nonni che siano razzialmente interamente ebrei a meno che il nonno
o la nonna non siano da considerarsi ebrei secondo quanto disposto dall'Articolo
5, paragrafo 2. Un nonno dovrà essere considerato come pienamente ebreo
nel caso in cui sia iscritto alla comunità religiosa ebraica.
Articolo 3
Solo il cittadino del Reich è detentore dei pieni diritti politici,
del diritto di esercizio del voto politico o può ricoprire cariche
pubbliche. Il Ministro dell'Interno del Reich o qualsiasi altro ufficio da
lui autorizzato può stabilire eccezioni durante il periodo di transizione.
riguardo all'occupazione di incarichi pubblici. Le questioni riguardanti le
organizzazioni religiose non saranno sottoposte a restrizioni.
Articolo 4
1.Un ebreo non può essere cittadino del Reich. Non ha diritto
di voto nelle consultazioni politiche e non può ricoprire cariche pubbliche.
2. I dipendenti pubblici ebrei saranno pensionati entro il 31 dicembre
1935. Se tali dipendenti avessero servito al fronte durante la guerra mondiale
nell'esercito tedesco o negli eserciti alleati della Germania riceveranno
totalmente, fino al raggiungimento del limite di età, la pensione maturata
in relazione all'ultimo salario percepito; non avranno tuttavia diritto a
scatti di anzianità. Dopo aver raggiunto i limiti di età le
loro pensioni verranno ricalcolate nuovamente sulla base dell'ultimo stipendio
percepito sul quale verrà effettuato il computo per la nuova pensione.
3. Le questioni riguardanti le organizzazioni religiose non saranno
sottoposte a restrizioni.
4. Le condizioni di servizio degli insegnanti ebrei nelle scuole pubbliche
giudaiche rimarranno immutate fino all'emanazione di nuovi regolamenti per
il sistema scolastico giudaico.
Articolo 5
1. Si considera ebreo chiunque discenda da almeno tre nonni ebrei che
siano razzialmente interamente giudei. (...)
2. Si considera ebreo anche chi discende da due nonni interamente ebrei
se: a) apparteneva alla comunità ebraica al momento dell'emanazione
della presente legge o vi abbia aderito successivamente. b) abbia contratto
matrimonio con persona ebrea al momento dell'emanazione della presente legge
o successivamente, c) sia nato dal matrimonio con un ebreo nel senso della
Sezione I, contratto dopo l'emanazione della Legge per la protezione del sangue
e dell'onore tedesco, d) sia il frutto di una relazione extra-coniugale con
una persona ebrea in accordo con la Sezione I o sia nato fuori del matrimonio
dopo il 31 luglio 1936.
Articolo 6
1. I requisiti di purezza di sangue stabiliti nella legge del Reich
o in ordine al Partito Nazionalsocialista dei lavoratori e delle sue emanazioni
- non coperti dall'Articolo 5 - rimangono immutati.
2. Ogni altro requisito di purezza di sangue non coperto dall'Articolo
5 può essere stabilito soltanto con l'autorizzazione del Ministro degli
Interni del Reich e del Vice Führer (...)
Articolo 7
Il Führer e Cancelliere del Reich può concedere esenzioni dai
regolamenti stabiliti con la presente legge.