| Associazione Olokaustos |
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| Estratto dallo Statuto della Associazione Olokaustos |
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Denominazione
- Sede - Scopo |
Le
finalità dell'Associazione Olokaustos Diventare amici o soci di Olokaustos Donazioni all'Associazione Olokaustos |
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| Patrimonio ed esercizi sociali ART. 4 - Il patrimonio è costituito da eventuali donazioni e lasciti fatti da aziende private, da enti pubblici e privati o da istituti di credito pubblici e privati, e da cittadini, da eventuali proventi per servizi resi a terzi dall'Associazione, compresi quelli derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi privati o pubblici. Le entrate dell'Associazione sono costituite da erogazioni in denaro fatte dagli stessi soggetti e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. [ ] |
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| Soci ART. 6 - Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche idonee a contribuire, sotto qualsiasi aspetto, all'attuazione dell'operato sociale la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto della ammissione, una quota associativa iniziale che verrà stabilita dal Consiglio medesimo. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di una eventuale quota annuale di associazione. I Soci Onorari, nominati a discrezione del consiglio di amministrazione, non hanno diritto di voto in assemblea. [ ] Art. 8 - Gli "amici dellassociazione olokaustos". 1. Possono essere ammessi come "amici" dell'Associazione persone fisiche e giuridiche che intendano sostenere l'attività della Associazione finanziariamente e eventualmente contribuendo al lavoro volontario. Gli "amici" dell'associazione non partecipano ai lavori assembleari e non hanno diritto di voto nell'associazione. Gli "amici", a discrezione rispettivamente del coordinatore e del portavoce, possono partecipare in qualità di ospiti ai lavori delle Aree funzionali e delle commissioni. Gli "amici" possono associarsi a una o più unità organizzative, secondo quanto previsto dai regolamenti delle stesse. 2. Possono inoltre essere ammessi come "amici" dell'Associazione persone giuridiche e associazioni, per le quali, rispetto a quanto previsto per gli aggregati persona fisica, non è ammessa la partecipazione alle aree funzionali, alle commissioni ed alle unità organizzative. 3. Gli "amici", siano essi persone fisiche o giuridiche e associazioni, si distinguono in ordinari e sostenitori, con pari diritti e doveri. Sono "sostenitori" quegli "aggregati" che pagano una quota almeno doppia rispetto alla quota minima prevista. [ ] ART. 12 - Il consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare: [ ] - delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti stabilendone la destinazione, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; - provvede alla nomina dei direttori dei centri presso cui si svolge l'attività della fondazione; [ ] - delibera sugli orientamenti programmatici dell'attività della fondazione e su eventuali accordi di collaborazione fra la donazione ed altri enti o persone fisiche; [ ] Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare consigli scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dellart. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n.460. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare Soci Onorari persone ritenute particolarmente meritevoli per le attività svolte durante la propria vita. [ ] ART. 16 - Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'assemblea di persona o farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio fatta eccezione, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Il diritto di intervenire all'assemblea è riconosciuto a tutti i soci che siano in regola con i pagamenti delle quote sociali. [ ] ART. 21 - Per quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni di legge in tema di persone giuridiche private […]. |
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